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ARTIGIANI METALMECCANICI
ARTIGIANI METALMECCANICI

CCNL ARTIGIANI AREA MECCANICA

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, operanti nei settori della metalmeccanica e della installazione di impianti

Il presente contratto collettivo si applica, altresì, ai dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1264 e R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, comprese le imprese artigiane definite ai sensi della legislazione vigente.

CCNL- ARTIGIANI AREA MECCANICA – 17 dicembre 2021

Art. 18

Art. 18 Orario di lavoro- Lavori a turni – Ex festività

Il CCNL disciplina l’orario di lavoro come segue. La durata massima settimanale dell’orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Per le imprese artigiane classificate ai punti 3 e 4 della sfera di applicazione del contratto, l’orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi. Diverse distribuzioni dell’orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale tra imprese e lavoratori; tra impresa e R.S.A., ove le stesse esistano. L’accordo sarà reso noto alle Organizzazioni sindacali territoriali tramite le Organizzazioni datoriali di appartenenza entro 20 giorni dalla sua stipula. Lavori a turni Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel corso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto. Ex festività Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni (D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 “Reintroduzione dell’Epifania”). Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo. Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o collettivamente; l’utilizzazione collettiva sarà concordata in sede aziendale o sindacale. I permessi maturati nell’arco dell’anno solare (1º gennaio-31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 30 aprile dell’anno successivo oppure, su richiesta del lavoratore, accantonati in banca ore secondo il normale valore orario ordinario. Qualora ciò non avvenga saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza. Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi). I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento della continuità del periodo feriale.

CCNL- ARTIGIANI AREA MECCANICA – 17 dicembre 2021

Art. 34 Provvedimenti disciplinari

Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:

  1. a) con richiamo verbale;
  2. b) con ammonizione scritta;
  3. c) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
  4. d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
  5. e) con il licenziamento ai sensi dell’articolo rubricato “Licenziamento per mancanze”.

I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danno dovranno essere versati all’ INPS. Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Tali giustificazioni si riterranno accolte se il provvedimento non verrà comminato entro:

– 6 giorni successivi per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di impianti;

– 12 giorni successivi per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini, Restauro Beni Culturali e per il Settore Odontotecnica

CCNL – ARTIGIANI AREA MECCANICA – 17 dicembre 2021

Art. 16 – Sezione II – Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 16 – Periodo di prova

L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova che deve risultare da atto scritto. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità sostitutiva. La retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore per le ore di servizio effettivamente prestate durante il periodo di prova, sarà quella pattuita e comunque non inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria professionale della classificazione unica per la quale il lavoratore è stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’impresa non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà senz’altro confermato in servizio a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione. Al fine di incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disoccupati, nel caso di assunzione di lavoratori che percepiscono il Reddito di cittadinanza oppure l’indennità di disoccupazione NASpI/Dis-Coll è facoltà del datore di lavoro estendere il loro periodo di prova fino ad una durata massima di 3 mesi. Ciò a condizione che tra le due parti non siano intercorsi precedenti rapporti di lavoro. 27 La durata del periodo di prova è regolata come segue:

Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti:

– per le categorie professionali operaie inquadrate nel 6º e nel 5º livello: 4 settimane;

– per le categorie professionali operaie inquadrate a partire dal 4º livello: 6 settimane;

– per i lavoratori con qualifica di impiegati: 3 mesi.

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